Cassazione, polizze mediche valide anche se il danno è successivo [fonte: dottnet.it]

Cassazione, polizze mediche valide anche se il danno è successivo [fonte: dottnet.it]

Sono nulle le clausole claim’s made che escludono il risarcimento se il danno arriva a distanza di tempo.

Le discusse clausole ‘claim’s made’ (o a richiesta fatta), relative ai contratti di assicurazione sulla responsabilità civile, tornano nel mirino della Cassazione, in particolare quelle delle polizze a copertura di eventuali danni causati da errori del personale medico che lavora negli ospedali nei confronti dei pazienti che si sottopongono a cure o interventi chirurgici.
Queste clausole, che ad avviso del verdetto 10506 depositato dagli ‘ermellini’ sono a rischio di nullità e non “meritano” di essere rispettate anche se sottoscritte, prevedono che la copertura assicurativa sia operante solo se il danno sia stato denunciato dal paziente nel periodo di vigenza del contratto di responsabilità civile. Con la conseguenza che se i danni alla salute si manifestano a distanza di tempo dall’intervento o dalle cure che li hanno causati, – come spesso accade dato che l’insorgenza spesso non è immediata – c’è il rischio che la polizza non garantisca più il risarcimento perchè la copertura è ancorata alla durata del contratto.
Il problema non è di poco conto in quanto il peso del risarcimento – se non fosse intervenuta la Cassazione a sminare questi ‘cavilli’ – ricadrebbe tutto sulle casse delle aziende ospedaliere, in caso di applicazione di queste clausole mutuate dai broker anglosassoni, dato che il ‘camice bianco’ si troverebbe, di fatto, privo di copertura assicurativa. La vicenda esaminata dai supremi giudici è quella di un paziente, Rocco C., operato all’ospedale oftalmico ‘Fatebenefratelli’ di Milano, che aveva riportato lesioni durante l’intervento, danni che si erano manifestati a distanza di un certo tempo. Una volta conclamati, il paziente aveva chiamato in causa l’azienda ospedaliera per essere risarcito.
L‘ospedale a sua volta chiamò in causa il proprio assicuratore UnipolSai che però negò di essere tenuto al pagamento dell’indennizzo in forza delle clausole ‘claim’s made’ dal momento che il danneggiato aveva chiesto i danni all’ospedale “dopo la scadenza della polizza”. In primo grado, il Tribunale di Milano nel 2010 diede ragione a UnipolSai, all’epoca ancora Fondiaria-Sai, ma nel 2012, invece, la Corte di Appello ritenne la clausola vessatoria e condannò l’assicurazione al risarcimento.
Senza successo UnipolSai ha fatto ricorso in Cassazione, che lo ha respinto. “La clausola cosiddetta ‘claim’s made’, inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato da un’azienda ospedaliera, per effetto della quale la copertura esclusiva è prestata solo se tanto il danno causato dall’assicurato, quanto la richiesta di risarcimento formulata dal terzo, avvengano nel periodo di durata dell’assicurazione, – ha afferma la Suprema Corte – è un patto atipico immeritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322, comma secondo del codice civile, in quanto realizza un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell’assicuratore, e pone l’assicurato in una condizione di indeterminata e non controllabile soggezione”.

 
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