Considerazioni del Dr. A. Terrevoli, Presidente Regionale di Aaroi-Emac, dopo l’incontro con on. Gelli

Considerazioni del Dr. A. Terrevoli, Presidente Regionale di Aaroi-Emac, dopo l’incontro con on. Gelli

Carissimi,

concordo con Massimiliano Zaramella sulle riserve relative alle rassicurazioni dell’On Gelli che sinceramente ho visto in difficoltà in qualche momento.
Unico dato incontrovertibilmente positivo è la limitazione della rivalsa a tre annualità stipendiali, con una serie di riserve sul piano dei principi generali, ma con un indiscutibile vantaggio sul piano individuale.
Meno trasparenti e comprensibili sembrano altri presunti vantaggi.
Il primo, relativo all’ambito penale, sarebbe legato alla non perseguibilità neppure per colpa grave in caso di rispetto delle buone pratiche e delle linee guida, ma solo per l’ipotesi di imperizia.
La cosa appare abbastanza scontata: chi fa le cose previste non può essere accusato di non saperle, magari lo sarà comunque di come, quando o perchè le ha messe in pratica.
Resta comunque aperta l’autostrada della denuncia penale, dato che comunque l’entità e la tipologia della colpa vengono definite solo dopo il processo e non certo prima.
La via da perseguire è invece quella della totale depenalizzazione dell’atto medico-sanitario (ad eccezione ovviamente delle ipotesi di dolo), in modo che sia percorribile solo la via civilistica per il giusto indennizzo del danno subito.
L’altro presunto vantaggio è quello del rapporto non contrattuale fra medico e paziente: è pur vero che in questo caso si riduce la prescrizione a 5 anni e l’onere della prova compete all’attore, ma in effetti si sancisce la possibilità per il danneggiato di agire direttamente contro il cosiddetto esercente la professione sanitaria.
In questo modo non basta la copertura assicurativa per la colpa grave: è necessaria una assicurazione RCT, i cui costi non sono più quelli prospettati per la colpa grave col limite dei tre anni di stipendio.
Avremmo preferito che fosse affermata l’esclusiva possibilità di rifarsi alla responsabilità contrattuale dell’azienda, di cui il sanitario sia operatore a qualsiasi titolo; solo in questo modo la copertura della rivalsa sarebbe stata necessaria e sufficiente.

Per parlare poi dello scenario effettivo che si viene a creare, la necessità del riconoscimento della colpa grave per adire alla rivalsa, unitamente alla sottrazione di tale compito alla Corte dei Conti comporta le seguenti conseguenze:

  1. Una volta liquidato il danno, l’azienda dovrà rivalersi sui potenziali responsabili rei di colpa grave e per fare questo ha un anno di tempo dalla sentenza passata in giudicato o dal pagamento dell’indennizzo concordato in sede extragiudiziale; qualora non lo facesse sarebbe censurata dalla Corte dei Conti per non avervi provveduto, causando così un danno erariale per l’impossibilità di esercitare la rivalsa
  2. Di conseguenza l’azienda deve fare causa entro un anno ai suoi dipendenti ma, non potendo decidere quali e quanti siano responsabili di colpa grave e pertanto assoggettabili a rivalsa, citerà (o meglio: dovrà citare) tutti quelli potenzialmente coinvolti affinchè il giudice ordinario possa valutarne le responsabilità
  3. In alternativa, per risparmiare tempo e doppi passaggi, l’azienda può rinunciare alla gestione conciliativa andando sempre e comunque in causa e convenendo in tale causa tutti i sanitari possibili. Così facendo in un unico passaggio potrà soddisfare le richieste del danneggiato in maniera ineccepibile (perché frutto di sentenza e non di accordo che potrebbe anche essere eccepito dalla CdC in sede di controllo del bilancio) ed eviterà la necessità di una seconda causa contro i sanitari per poter agire la rivalsa.

In questo contesto è evidente che i sanitari non potranno mai accettare di farsi difendere dal legale dell’azienda (che è in realtà loro controparte) e, oltre alla polizza RCT e a quella per colpa grave, dovrà provvedersi di una solida polizza di tutela legale per pagare avvocati e periti per i tre gradi di giudizio e magari  oltre se,  come può succedere, la Cassazione rimandasse la causa ai giudici di merito.
In ogni caso quello che ne esce mortificato è il rapporto fra le aziende e gli operatori sanitari, siano medici, infermieri o qualsiasi altro.
Sarà difficile infatti essere sereni e sentirsi partecipi ed orgogliosi di far parte di un’azienda che alla prima occasione ti sarà opposta in un processo.
Quello che dovrebbe passare invece è il principio che il cittadino che ha subito un danno ingiusto debba esserne indennizzato senza bisogno di dare necessariamente la croce addosso a nessuno: in sanità il danno, anche senza colpa, è dietro ogni angolo.
Sono convinto che, come ha detto l’On Gelli in chiusura di serata, cominciare a fare qualcosa, sia pure perfettibile, sia meglio che restare inchiodati alla realtà attuale, ma è pur vero che, se qualche miglioramento si può tentare, sia meglio oggi che domani.

Cordiali saluti

Dr . Attilio Terrevoli
Direttore U.O. C. Terapia del dolore e cure palliative – Ospedale S. Bortolo Vicenza
Presidente Regionale e Consigliere Nazionale AAROI (Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani)

Vicenza, 09 marzo 2016

 
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